Cassazione civile sentenza n. 1256 del 19 maggio 1951

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di motivazione dell'ordinanza istruttoria, ancorché riguardante un requisito formale non prescritto espressamente, a pena di nullitā, ma tuttavia ritenuto normalmente indispensabile al raggiungimento dello scopo dell'atto, non č rilevabile nel caso in cui lo scopo sia stato pienamente raggiunto nei riguardi dell'utile espletamento del mezzo istruttorio.

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