Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 89 del 21 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Con l'espressione «accertamenti particolarmente complessi», richiesti quale presupposto per la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, il legislatore evidenzia la necessità che la proroga venga concessa solo quando, per la particolare complessità degli accertamenti non sia stato possibile, neppure con l'uso della normale diligenza, completare gli accertamenti stessi nel termine di custodia cautelare previsto dalla legge. Il P.M. è tenuto, a tal fine, a specificare le ragioni per cui non sia stato in grado di espletare gli accertamenti nei termini e ad evidenziare la particolare complessità di quelli ancora da compiere, quanto meno con la generica indicazione quantitativa e qualitativa degli stessi. A sua volta, il giudice, nel concedere o negare la proroga, deve valutare tali giustificazioni per evitare che l'eventuale negligenza, inerzia o incuria del P.M. provochi ritardi ingiustificati nelle indagini o si risolva a danno dell'indagato detenuto. In ogni caso, però, perché la proroga dei termini di custodia cautelare non si risolva in una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale è necessario che detti accertamenti successivi e complessi attengano direttamente all'elemento fattuale ascritto all'indagato, con esclusione, quindi, della possibilità di proroga che appaia ictu oculi finalizzata ad accertamenti che nessuna rilevanza possono avere sulla posizione dell'indagato stesso.

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