Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9921 del 5 maggio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell'atto di citazione), anche se priva di data certa e dell'indicazione nominativa del difensore, deve ritenersi valida se l'atto di opposizione (o la comparsa di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.

(massima n. 2)

Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all'esistenza e tempestivitą della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.