Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13163 del 5 giugno 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione del principio secondo cui i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono in ogni caso sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando le altre parti abbiano comunque avuto la possibilità di attuare le loro difese postula che dette parti si siano tutte costituite tempestivamente senza lamentare di aver risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi, se mai, solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione medesima.

(massima n. 2)

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l'esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (art. 165, primo comma, c.p.c.) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma(secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. c.p.c.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall'altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine.

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