Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12129 del 2 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di procedimento civile ed ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., č sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice č tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullitą, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una pił adeguata difesa.

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