Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1938 del 9 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto del presidente del tribunale di abbreviazione dei termini di comparizione (art. 163 bis, comma secondo, c.p.c.) — per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore — non può valere anche ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, atteso che il provvedimento di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed all'art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742, è invece un atto che esplica rilevanza per l'intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio.

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