Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2977 del 15 giugno 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la citazione venga notificata nel periodo di sospensione dei termini processuali, disposta dalla L. n. 742 del 1969, ed in conseguenza il termine di comparizione ex art. 164 bis c.p.c., decorrente dalla fine del periodo di sospensione, vada a scadere oltre l'udienza di comparizione fissata nella citazione medesima, la citazione č nulla per insufficienza del termine anzidetto. Siffatta nullitā, non rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, né, perdurando la contumacia dello stesso, dal giudice di appello, rende nulle entrambe le sentenze e, integrando una ipotesi di non proseguibilitā del processo, comporta la cassazione senza rinvio della sentenze medesime.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.