Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11892 del 24 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di comunione di beni il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire il godimento del bene comune spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri. Tale obbligo non discende al semplice possesso della cosa comune limitatamente alla quota ceduta, ma deriva dalla qualitą di comunista o di condomino.

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