Cassazione civile Sez. III sentenza n. 718 del 18 gennaio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione nell'atto di citazione dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell'art. 145 c.p.c., in relazione all'art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullitą della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresģ l'insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.

(massima n. 2)

Qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di un'associazione non riconosciuta a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolaritą della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell'insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell'atto che renda l'avvenuta notificazione illegittima.

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