Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2018 del 4 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

I provvedimenti del giudice delegato emessi in sede di liquidazione dei beni del fallimento sono assoggettabili ai rimedi endofallimentari (reclamo ex art. 26 legge fall.), analogamente a quanto avviene nell'espropriazione forzata individuale attraverso l'opposizione agli atti esecutivi. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso l'esperibilità dell'actio nullitatis avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva proceduto alla vendita con incanto in lotti separati di un complesso fondiario soggetto a perdurante vincolo di indivisibilità trentennale ex art. 11 della legge n. 817 del 1971, rilevando come la pretesa indivisibilità del fondo — impregiudicata la questione se al fallimento fosse o meno opponibile il vincolo de quo — atteneva alle modalità di liquidazione del bene, e non elideva il potere del G.D. di disporre la vendita ex art. 108 legge fall., né rendeva abnorme il provvedimento di vendita in lotti separati, provvedimento che andava, pertanto, impugnato con reclamo ex art. 26 legge fall.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.