Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1606 del 23 maggio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Negli atti processuali la volontą non ha lo stesso rilievo che negli atti di diritto sostanziale, in quanto la struttura del processo, nel quale domina l'attivitą dell'organo giurisdizionale, condiziona l'autonomia delle parti, vincolando gli effetti della loro attivitą entro schemi tipici prestabiliti, di guisa che gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, spiegano i loro effetti secondo le modalitą che a ciascun tipo la legge riconnette, senza che sia normalmente ammissibile una divergenza della manifestazione rispetto all'intenzione dell'agente.

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