Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1353 del 5 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome. La conseguenza č che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi. In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non č necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali. Peraltro l'elemento della incompatibilitā naturalistica della detenzione conferisce al reato la necessaria determinatezza, cosė ottemperando al principio di legalitā di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

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