Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 26 del 27 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che sia proposto, in pendenza di istanza di fallimento del ricorrente presentata al tribunale da un istituto di credito (nella specie, cassa di risparmio), per sostenere l'illegittimitą della deliberazione con cui l'istituto medesimo abbia assunto detta iniziativa e la sua sindacabilitą solo davanti al giudice amministrativo, separatamente adito, deve essere dichiarato inammissibile, posto che la relativa questione non attiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario sulla dichiarazione di fallimento, ma al merito.

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