Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5704 del 9 giugno 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

I fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto; quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, né in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavo ro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., né in base a quello dell'art. 40 del D.L.vo 31 marzo 1988, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema.

(massima n. 2)

La facoltà delle parti di depositare, cinque giorni prima dell'udienza, memorie per illustrare le tesi difensive già svolte, sussiste anche nel procedimento per regolamento di competenza, pur se l'art. 47 c.p.c. non prevede la notifica ad esse delle conclusioni del P.M., perché l'esercizio del diritto di difesa non dipende da queste, mentre il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 47 c.p.c. ultimo comma, per il deposito di scritture difensive all'altrui impugnazione, non impedisce, ai soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.