Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14357 del 9 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., e non anche la contravvenzione, prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autoritā, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, č configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.

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