Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8986 del 24 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltą di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza -se ritiene di essere a sua volta incompetente-, sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltą.

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