Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8428 del 10 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto.

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