Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5705 del 12 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cumulo soggettivo di domande č espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontą delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro pił speciale e pił inderogabile di ogni altro.

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