Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16060 del 20 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della perseguibilitą d'ufficio dei delitti contro la libertą sessuale, la connessione richiesta dall'art. 542 c.p., ed ora dall'art. 609 septies, comma terzo, c.p., fra due o pił fatti costituenti reato si produce in ogni caso in cui l'indagine concernente il reato perseguito di ufficio comporti la pubblicitą di quello perseguibile a querela e, quindi, sia nel caso della connessione teleologica o materiale, sia in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare comunque il venire meno dell'esigenza di riservatezza che č alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa.

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