Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45025 del 4 dicembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il compimento di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, punibile ai sensi dell'art. 527 c.p., non comporta anche la configurabilitą del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi, senza esservi in alcun modo costretti.

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