Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1901 del 24 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è reato di pericolo concreto e richiede perciò che la visibilità del luogo in cui gli atti vengono compiuti sia valutabile ex ante tenendo conto della natura del luogo, del momento del fatto e delle condizioni oggettive mentre l'ipotesi colposa è ravvisabile qualora l'agente per negligenza o imprudenza abbia tenuto la sua condotta in un luogo che possa assumere in concreto il carattere di visibilità. Non è perciò corretto ravvisare ex post l'ipotesi colposa deducendo la negligenza dal fatto stesso che l'atto sia stato visto da qualcuno. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio, prosciogliendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato, la sentenza con cui il pretore aveva derubricato la contestazione di atti osceni nell'ipotesi colposa e condannato l'imputato che era stato sorpreso appartato con una donna in una autovettura a cento o duecento metri dalla strada, in ora notturna, in luogo generalmente non frequentato e controllato casualmente dalla polizia giudiziaria nel corso di attività finalizzata a prevenire altre forme di reato).

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