Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2161 del 8 luglio 1971

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esistenza di una donazione, a titolo di legittima di «anticipo» sulla disponibile, non esclude la possibilitą per l'erede legittimo di conseguire in tutto o in parte il residuo patrimonio del de cuius. (Nella specie, si assumeva che con la donazione fatta dal de cuius al figlio dovevano intendersi soddisfatti tutti i diritti successori di questo sull'ereditą paterna).

(massima n. 2)

In caso di successione legittima, non č necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualitą di erede legittimo, mentre l'accettazione anche tacita della ereditą - la quale puņ risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - č titolo necessario e sufficiente per l'acquisto della proprietą dei beni relitti.

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