Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14534 del 27 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tal condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall'art. 501 bis, c.p. nei confronti dell'andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione «mercato interno», contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un «mercato locale», però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato, essendo il fatto circoscritto alla vendita soltanto di due generi di prodotti ortofrutticoli - patate e zucchine - posta in essere da un singolo ed isolato dettagliante)

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