Cassazione civile Sez. III sentenza n. 330 del 2 febbraio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando il godimento di un immobile sia stato concesso, in considerazione di un rapporto di lavoro o di impiego e questo venga a cessare, la domanda di rilascio non deve essere necessariamente preceduta dalla disdetta, essendo l'obbligo della restituzione dell'immobile conseguenziale alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini dell'ammissibilitą del procedimento per convalida di licenza o di sfratto, ex art. 659 c.p.c., in ipotesi di godimento d'immobile concesso in corrispettivo di un rapporto di prestazione d'opera, non č necessario che risulti dalla scrittura privata, con cui vengono regolati gli obblighi relativi al godimento dell'immobile, i termini e le condizioni, altresģ, del rapporto di prestazione d'opera, essendo sufficiente anche solo il richiamo a tale rapporto, autonomamente regolato, per dedurne l'intento negoziale delle parti ed il collegamento tra i due distinti rapporti.

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