Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1406 del 15 maggio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il custode del sequestro esercita una pubblica funzione in quanto ausiliario del giudice ed č tenuto a giustificare al giudice il suo operato. I doveri del custode cessano con la realizzazione dello scopo per cui il vincolo fu imposto, come nel caso in cui le parti abbiano rinunziato al sequestro. L'interesse al rendiconto giudiziale, relativo all'amministrazione delle cose sequestrate viene meno se, con accordo, concluso con la controparte, custode dei beni sequestrati, il proprietario dei detti beni accetti convenzionalmente un rendiconto fornitogli stragiudizialmente dal custode medesimo, e riceva il pagamento delle somme dovutegli in seguito al detto rendiconto. L'accertamento della responsabilitā del custode rientra nel potere del giudice di merito ed il suo apprezzamento motivato č incensurabile in cassazione.

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