Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3364 del 8 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 c.p.c., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilitą di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilitą.

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