Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19892 del 13 ottobre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elencazione delle controversie per le quali č stabilito che il tribunale giudica in composizione collegiale, quale contenuta sia nell'art. 48, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, nel testo modificato dall'art. 88 della legge n. 353 del 1990, n. 353, in vigore sino al 1 giugno 1999, sia nell'art. 50-bis, secondo comma, c.p.c., introdotto dal D.L.vo n. 51 del 1998, ha carattere tassativo e, conseguentemente, nel giudizio relativo all'azione revocatoria fallimentare ex art. 64 L. fall. il tribunale giudica in composizione monocratica, in quanto detto giudizio non č menzionato tra quelli che dette norme riservano al tribunale in composizione collegiale, poichč esso non rientra tra i giudizi di «revocazione» menzionati da dette norme, che riguardano esclusivamente le cause aventi ad oggetto l'azione revocatoria del credito ammesso al passivo per effetto di dolo o di errore essenziale (art. 102 L.fall.), che, insieme con le cause di opposizione ed impugnazione e con quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti compongono il quadro delle controversie riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale, che devono essere mantenute distinte dalle cause dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori concorsuali (artt. 44, 64 e 66 L.fall.).

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