Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5782 del 3 novembre 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.

(massima n. 2)

Qualora una sentenza pronunci sulla competenza e sul merito, l'appello proposto dopo il ricorso per regolamento di competenza non comporta l'inammissibilitą di tale mezzo bensģ la sospensione del processo riguardante le questioni di merito sino alla decisione della Corte Suprema sulla competenza

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