Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1252 del 5 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, senza che rilevi lo jus superveniens rappresentato dall'articolo 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, il rapporto di lavoro in questione essendo cessato prima del 30 giugno 1998.

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