Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8529 del 27 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Stante l'autonomia del diritto del legittimario di esercitare l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non č configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma č richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell'atto di liberalitā o della disposizione testamentaria lesiva della legittima.

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