Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1784 del 17 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 721 c.p.p. stabilisce il divieto di restrizione della libertā personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa, con esclusivo riferimento all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza. Il principio di specialitā, pertanto, non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non č finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensė alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolositā sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto.

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