Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4691 del 6 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di specialitą di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone la possibilitą, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.