Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9121 del 25 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità o del ricorso per cassazione avverso sentenza contumaciale per mancanza dello specifico mandato ex art. 571, comma 3, c.p.p., sulla base di una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 616 c.p.p. nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. L'art. 616 c.p.p. prevede la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria soltanto per «la parte privata che ha proposto» il ricorso inammissibile. Nel caso in cui l'imputato non abbia proposto alcun ricorso né risulta che abbia in qualche modo aderito alla iniziativa del suo difensore, la sua condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria farebbe ingiustamente gravare sull'imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà. In tale ipotesi neppure può essere condannato il difensore, che giammai può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione difensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato ex art. 571, comma 3, c.p.p.

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