Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27812 del 11 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di pluralità di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione del procedimento — con la correlata sospensione dei termini prescrizionali — prevista per il solo reato di costruzione senza concessione dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha effetto per gli ulteriori reati esclusivamente se a questo legati dal vincolo della continuazione, così che non può trovare applicazione nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto il reato di costruzione senza concessione assorbito da quello di lottizzazione abusiva in zona vincolata e non abbia su di esso pronunciato condanna. Ne consegue che costituisce ipotesi di violazione del devoluto e del divieto di reformatio in pejus, in contrasto con il disposto dell'art. 587 c.p.p., la sentenza con cui la corte di appello, diversamente qualificando il fatto e ritenendo sussistere anche il reato di costruzione senza concessione, abbia escluso per tutti i reati l'estinzione per intervenuta prescrizione ritenendo applicabile la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge n. 47 del 1985.

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