Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19026 del 16 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice d'appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, dichiari — nel presupposto della ritenuta configurabilitā della responsabilitā penale dell'imputato — l'estinzione del reato per sopravvenuto maturarsi del termine prescrizionale, č da escludere che a tale declaratoria possa accompagnarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la condanna dell'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

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