Cassazione penale Sez. I sentenza n. 176 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procuratore generale presso la corte di appello può proporre ricorso per cassazione anche avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p. sull'accordo tra imputato e pubblico ministero presso il tribunale. Il ricorso del procuratore generale infatti trova la sua fonte di legittimazione nell'art. 111 Cost., mentre d'altro canto, a mente dell'art. 570 comma primo c.p.p., gli è consentito proporre impugnazione anche in caso di acquiescenza del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento; facoltà questa che è riconosciuta allo stesso procuratore della Repubblica, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del P.M. presso il detto giudice.

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