Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5657 del 18 settembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla clausola di esonero dalla copertura assicurativa, della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli, per il caso che la vettura assicurata non sia guidata da persona munita di valida patente, l'abilitazione del conducente alla guida deve essere intesa non in senso astratto e formale bensģ in quanto possesso di patente legittimamente rilasciata al conducente in relazione alle sue qualitą soggettive, che lo abiliti alla guida del particolare tipo di veicolo assicurato. A tal fine deve riconoscersi all'assicuratore, che agisca nei confronti dell'assicurato in rivalsa dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, l'interesse a far dichiarare dal G.O., in via di disapplicazione, l'illegittimitą dell'atto amministrativo di abilitazione alla guida pur formalmente rilasciato o rinnovato, al conducente. (Nella specie, trattavasi di patente di tipo «C», che era stata rinnovata senza tener conto di una sopravvenuta mutilazione del suo titolare, che avrebbe dovuto comportare la sottoposizione del medesimo al vaglio della commissione medica e comunque la sostituzione di quella abilitazione con altra di categoria diversa).

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