Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4423 del 6 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che subordina la copertura assicurativa alla circostanza che il conducente dell'automezzo assicurato abbia conseguito la patente di guida, poiché fa applicazione di una disposizione di legge, non assume natura vessatoria e non necessita della specifica approvazione scritta ex art. 1341, secondo comma, c.c.

(massima n. 2)

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente «non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore» si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico-pratico, che č solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia č esclusa se il conducente del veicolo assicurativo aveva gią superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.

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