Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12620 del 6 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice non è necessaria anche la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace — che non è richiesta dalla norma — e ciò in quanto la verifica della vocatio in iudicium, costituita da valutazioni meramente formali, può essere effettuata da giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove ed a cui è riservata la decisione.

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