Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2276 del 27 febbraio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.

(massima n. 2)

Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.) ma non compia l'inventario – necessario solo per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che va però considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).

(massima n. 3)

Il mancato acquisto della qualità di erede, che si risolve nel difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, può essere denunziato dalla parte avversa e comunque rilevato d'ufficio dal giudice, cui spetta di accertare la coincidenza del soggetto che esercita o contrasta l'azione con quello cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

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