Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2668 del 31 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, ai sensi dell'art. 445, primo comma, c.p.p., con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti può essere ordinata la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p., e relativamente a cose di cui è obbligatoria l'ablazione perché intrinsecamente criminose o costituenti il prezzo del reato, in seguito a patteggiamento per la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. non può essere disposta la confisca delle cose sequestrate perché incautamente acquistate o ricevute: queste ultime, invero, costituiscono il profitto del reato e sono pertanto riconducibili alla disciplina del primo comma dell'art. 240 c.p., che prevede solo la facoltatività dell'applicazione della misura di sicurezza.

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