Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1549 del 28 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di applicazione di pena o l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non č revocabile unilateralmente. Ne consegue che la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, avendo rinunciato a far valere le proprie eccezioni e difese, non č legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi relative ai fatti dati per presupposti, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. (Fattispecie relativa a lamentata violazione dell'art. 129 c.p.p., per avere il giudice asseritamente omesso di motivare sulla esistenza di cause di non punibilitā).

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