Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 41476 del 16 novembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M.

(massima n. 2)

La parte civile ha sempre diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., contro i capi delle sentenze che la condannano al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Nell'enunciare il principio, le Sezioni Unite hanno rilevato che per la parte civile, a differenza di quanto avviene per il querelante con gli artt. 542 e 427, comma quarto, c.p.p., non esiste una norma che le attribuisca altrimenti il potere di impugnare le disposizioni della sentenza che la condannino al pagamento delle spese anticipate dallo Stato).

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