Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8015 del 18 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza l'apprezzamento sul tempo decorso tra la commissione del fatto e l'arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito e, qualora correttamente motivato, non censurabile in sede di legittimità; pertanto, in caso di reato di natura permanente, può riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile. (Fattispecie in cui nel caso di detenzione nella propria abitazione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, il tempo decorso tra il rinvenimento della sostanza e l'arresto, impiegato per rintracciare il proprietario, non aveva fatto venir meno l'attualità del reato).

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