Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1854 del 7 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vigente codice di rito prevede determinate formalitā solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la dichiarazione, fatta ai sensi dell'art. 153 comma terzo c.p., con la quale il minore manifesti la volontā contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che pertanto č disciplinata dal principio generale della libertā delle forme, con la conseguenza che la sottoscrizione del dichiarante non deve essere necessariamente autenticata e la dichiarazione č validamente presentata anche se spedita per posta.

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