Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1863 del 27 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilitā degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato č effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato č iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato.

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