Cassazione penale Sez. V sentenza n. 133 del 28 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di intercettazioni di comunicazione, così come i decreti, con i quali il giudice per le indagini preliminari autorizza l'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o ambientali, debbono contenere adeguata motivazione, allo stesso modo, il motivo con il quale l'indagato (ovvero il suo difensore) censuri la mancata trasmissione di tali decreti o di quelli di proroga deve essere accompagnato dall'indicazione delle attività processuali che si assumono viziate ovvero degli atti inerenti a tali attività. In tal senso, in sede di riesame, deve considerarsi generica la semplice deduzione di inutilizzabilità di intercettazioni per mancanza dei relativi decreti autorizzativi, senza specificare a quali decreti ci si riferisca, siano essi di autorizzazione, di proroga o di convalida. In tal modo, si impedisce al giudice, chiamato ad esaminare la censura, di prendere compiuta conoscenza della stessa e di verificare — di conseguenza — il rispetto delle norme dettate in materia.

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