Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1990 del 17 luglio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e perciò per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che illegittimamente il Gip avesse dichiarato inammissibile l'opposizione presentata non dal difensore di fiducia, ma da altro professionista non appositamente designato in sostituzione del primo, rilevando come fosse sufficiente, ai fini della regolarità della presentazione, l'annotazione delle generalità del presentatore da parte del cancelliere).

(massima n. 2)

La proroga del termine stabilito a giorni, che scada il giorno festivo, di cui all'art. 172 comma terzo c.p.p., si applica anche al termine dilatorio di tre giorni stabilito per la notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per il riesame dall'art. 309 comma ottavo c.p.p.: tale termine, infatti, è stabilito essenzialmente a garanzia dell'esercizio dei diritti della difesa, ed in particolar modo della facoltà del difensore di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia.

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