Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 33540 del 11 settembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di riesame, la nullitą dell'ordinanza di riesame dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l'inefficacia dell'ordinanza cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, c.p.p. (La Corte, in motivazione, ha precisato che nel caso concreto la decisione sulla richiesta di riesame, pur se annullabile, era intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale).

(massima n. 2)

In tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno solo dei due difensori dą luogo ad una nullitą di ordine generale a regime intermedio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l'altro difensore, presente all'udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p.).

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