Cassazione penale Sez. V sentenza n. 131 del 18 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il tribunale del riesame può confermare il provvedimento restrittivo anche per motivi diversi da quelli addotti dal giudice, ma tale potere confermativo non può essere esercitato nel caso in cui il provvedimento risulti radicalmente nullo. In siffatta ipotesi il tribunale del riesame ha l'obbligo di provvedere esclusivamente alla pronunzia di nullità dell'atto, non essendo configurabile un provvedimento «sostitutivo» in ordine all'emissione di un valido provvedimento (v. ordinanza della Corte costituzionale n. 101 del 1996). La violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 292 c.p.p. determina nullità e poiché la legge 8 agosto 1995 n. 332 ha reso più articolati e cogenti tali obblighi, il tribunale della libertà dovrà rilevare la nullità del provvedimento anche con riferimento a carenze motivazionali relative a singoli elementi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha però escluso, rigettando il ricorso, che costituisse violazione dell'obbligo di motivare in ordine alla inadeguatezza di misure meno afflittive la implicita valutazione di tale inadeguatezza derivante dal ripristino della custodia cautelare in carcere con riferimento al reato di evasione dagli arresti domiciliari).

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